Art. 3.

      1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità multipla. Tale valutazione deve essere fatta sulla base della documentazione clinica presentata alla medesima commissione e deve prevedere che il disabile sia sottoposto a visita una sola volta, prevedendo in un'unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo.
      2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

 

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marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».